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Sicurezza aziendale

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SAMA SRL

Il D.Lgs. N. 81 del 9 Aprile 2008, noto come il “Testo Unico”, costituisce l’attuazione dell’Art. 1 della Legge No. 123/08, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, mediante il riordino delle medesime in un unico testo normativo.

La consulenza prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha lo scopo di effettuare:

  • valutazioni globali e documentate di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
  • predisporre le adeguate misure di prevenzione e di protezione
  • programmare le misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

privilegiando il concetto “l’uomo, non la macchina, è al centro del sistema Sicurezza e gli ambienti di lavoro e le macchine devono essere ‘a misura d’uomo’ e non viceversa”.

Principali servizi offerti

  • INCARICO DI R. S. P. P PER TUTTI I CODICI ATECO (DAL N. 1 AL N. 9).;
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR);
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI);
  • PIANI DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE/ PLANIMETRIE;
  • CARICO D’INCENDIO;
  • ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO A NORMA DEL D. LGS. 81/08 E S.M.I:
  • VALUTAZIONE DA ESPOSIZIONE A RISCHIO CHIMICO/CANCEROGENO E BIOLOGICO;
  • VALUTAZIONE DA ESPOSIZIONE A RISCHIO RUMORE;
  • VALUTAZIONE DA ESPOSIZIONE A RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE;
  • VALUTAZIONE RISCHIO DA ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI E RADIAZIONI OTTICHE;
  • VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO;
  • VALUTAZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI;
  • VALUTAZIONE RISCHIO SOVRACCARICO BIOMECCANICO DA MOVIMENTI RIPETITIVI AGLI ARTI SUPERIORI
  • VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE (ATEX);
  • VALUTAZIONE RISCHIO MICROCLIMATICO;
  • MANUALE DI AUTO-CONTROLLO SETTORE ALIMENTARE/PUBBLICI ESERCIZI (HACCP)
  • SALUTE SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA

Assunzione incarico di R. S. P. P

La sigla RSPP indica il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – Art. 31 del D.Lgs. 81/08 – la cui nomina è obbligatoria in tutte le Aziende in cui sia presente almeno un Lavoratore.
Tale Figura è identificata come la.. «…Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi…»

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel caso in cui l’impresa operi in Cantieri temporanei o mobili, collabora con il Datore di Lavoro nella redazione del POS e nell’Informazione del Personale sui Rischi presenti in cantiere, inoltre coordina le attività di eventuali Subappaltatori e verifica la congruenza dei contenuti dei loro POS con quello dell’ Impresa Affidataria.

Requisiti e competenze dell’RSPP Aziendale:

I requisiti che l’ RSPP deve possedere sono stabiliti all’ Art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; per quanto concerne i compiti dovrà:

  • prendere in analisi la documentazione e le attività lavorative, i compiti dei Lavoratori ed analizzare l’ambiente di lavoro,
  • identificare e quantificare i Rischi ed elaborarli a livello documentale,
  • aggiornare le misure di Prevenzione e Protezione,
  • informare i Lavoratori sugli eventuali Rischi.

Requisiti e competenze dell’RSPP di Cantiere:

  • effettua sopralluoghi in cantiere per verificare la tutela delle condizioni di Salute e Sicurezza dei Lavoratori,
  • elabora, per quanto di competenza, le misure Preventive e Protettive e i sistemi di controllo di tali misure,
  • elabora le procedure di Sicurezza per le varie attività aziendali,
  • propone i programmi di Informazione e Formazione dei Lavoratori.

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

La sigla DVR indica Il Documento di Valutazione dei Rischi – Art.17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 – ovvero il documento recante l’analisi e la Valutazione dell’ambiente di Lavoro che dev’essere presente all’interno del luogo di Lavoro e disponibile per un eventuale esame da parte degli Organi di Controllo.
Obbligo di Redazione per chiunque possieda un’attività con Dipendenti subordinati o Soci Lavoratori, sarà quindi necessario, redigere il documento tramite un’Analisi e una Valutazione Tecnica del luogo di lavoro.

Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ha per oggetto:

  • l’individuazione di tutti i Rischi presenti nell’ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla Salute, conseguente da infortuni o malattie professionali;
  • predispone e suggerisce le misure adeguate a prevenirli e controllarli, come la manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature e la predisposizione di un programma d’interventi allo scopo di ridurre nel tempo tali Rischi e aumentare i livelli di Sicurezza;
  • specifica inoltre come tutti i Lavoratori debbano essere muniti dei mezzi Protettivi idonei alla Prevenzione e debbano essere in possesso di Formazione, Informazione ed Addestramento specifico.

Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)

La sigla DUVRI indica Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – Art . 26 del D.Lgs. 81/08 – che il Datore di Lavoro sarà obbligatoriamente tenuto a redigere nel caso di aziende terze all’interno della sede produttiva o per interventi verso Terzi.

Si rammenta che:

  • i Datore di Lavoro Committente dovrà verificare l’idoneità Tecnico-Professionale delle Imprese appaltatrici, anche grazie alla Visura Camerale, in relazione agli interventi da effettuare,
  • il Datore di Lavoro Committente, in caso di interventi all’interno della sua sede produttiva da parte di Aziende Esterne, dovrà fornire dettagliate informazioni sui Rischi presenti, ove le Maestranze esterne dovranno operare, e sulle misure di Prevenzione e Protezione adottate,
  • l’Appaltatore, ovvero Aziende Esterne, dovrà acquisire le informazioni dal Committente sui Rischi presenti nell’ambiente, in cui il suo personale andrà ad operare, e/o fornire informazioni al Committente sui Rischi propri della sua attività,
  • il Datore di Lavoro Committente dovrà promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i Rischi da interferenze (DUVRI). Tale documento sarà allegato al contratto di appalto o di opera (D.Lgs. 81/08 Art. 26 comma 3).

Piani di Emergenza ed evacuazione/planimetrie

Per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione ecc.) è prevista la presenza di un Piano di emergenza e di Evacuazione e della relativa Planimetria di Emergenza – Art. 43 del D.Lgs. 81/08 – Art. 5.del D.M. 10/03/98.

Il Piano di emergenza viene redatto dal Datore di Lavoro, in collaborazione con l’ RSPP e gli Addetti alle Emergenze, tenendo conto della struttura, dell’attività, dei turni di lavoro, dell’eventuale presenza di persone esterne e della composizione della Squadra di Emergenza.
In ottemperanza ai requisiti richiesti per la redazione dei Piani di Emergenza, ogni struttura deve avere affisse le planimetrie per l’evacuazione dell’edificio, suddivise per piano, con l’indicazione di:

  • posizione “Voi Siete Qui”, percorsi d’esodo, uscite e compartimentazioni antincendio,
  • tipo e distribuzione delle attrezzature ed impianti di estinzione,
  • ubicazione dei pulsanti d’allarme, quadri elettrici ed intercettazioni,
  • posizione delle Cassette di Primo Soccorso e/o Pacchetti di Medicazione.

Carico d’incendio

Per tutte le attività produttive e non (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione ecc.) in cui esiste la probabilità di rischio incendio, è prevista la redazione di un Carico d’Incendio Specifico – Art. 46 del D.Lgs. 81/08 – D.M. 9 Marzo 2007.
Con il termine Carico di Incendio si intende, ai sensi delle definizioni di cui al punto 1.c del D.M. 09 marzo 2007, “il Potenziale Termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti all’interno di un compartimento.”

Il Carico d’Incendio, si può determinare in base:

  • alle dimensioni dei compartimenti;
  • in relazione all’attività svolta nel compartimento;
  • in relazione alle misure di Protezione Attiva e Passiva adottate,

con questi elementi sarà possibile definire la Classe del compartimento.

Adeguamento degli ambienti di lavoro a norma del D. Lgs. 81/08 e s.m.i

Il D.Lgs 81/08 dall’Art. 62 all’Art. 66 fissa le caratteristiche che un luogo di lavoro deve rispettare, stabilendo a quali aspetti (strutturali, microclimatici ecc.) devono attenersi i datori di lavoro per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Si intendono luoghi di lavoro:

  • a. i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’Azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’Azienda o dell’unità produttiva accessibile al Lavoratore nell’ambito del proprio lavoro,
  • b. i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un’Azienda agricola o forestale.

Redazione Valutazione da esposizione a rischio chimico

Per tutte le attività produttive, ove vengano utilizzate sostanze chimiche, ricorre l’obbligo della Valutazione del Rischio Chimico, i parametri sono fissati nel D.Lgs 81/08 dall’Art. 221 all’Art. 232 – Protezione da Agenti Chimici.

Un primo strumento per l’immediata Valutazione della pericolosità eventuale di un prodotto chimico è costituito dall’etichettatura, così come ridefinita dal regolamento europeo (REACH e CLP) di recente definitiva introduzione, in vigore dal 01 giugno 2015.

Redazione Valutazione rischio cancerogeno e biologico

Per tutte le attività produttive, ove ricorra l’obbligo della Valutazione del Rischio Cancerogeno e Biologico, i cui parametri sono fissati rispettivamente nel D.Lgs 81/08 dall’Art. 233 all’Art. 245 e dall’Art. 266 all’Art. 278 e di cui alle successive modifiche di cui al D.Lgs 106/09

Si evidenzia che per quanto concerne La Valutazione del Rischio Biologico all’Art. 267 vengono fornite le seguenti definizioni:

  • a. agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
  • b. microrganismo: qualsiasi entita’ microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
  • c. coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Redazione Valutazione da Esposizione Amianto/Pratiche ASL/Smaltimento

La Valutazione del Rischio da esposizione ad Amianto nei luoghi di Lavoro, è definita nell’Art. 249 del D.Lgs 81/08, in cui viene esplicitamente ricordato l’obbligo del Datore di Lavoro di effettuare la Valutazione dei Rischi .

L’amianto ( o asbesto) è una sostanza chimica fibrosa. Le caratteristiche di pericolosità sono legate proprio alla struttura della sostanza in fibre, che deteriorandosi si disperdono nell’aria e possono provocare, se inalate, alterazioni a livello dell’apparato respiratorio e polmonare anche gravi ed a distanza di molto tempo dall’esposizione.
A tal fine il Datore di Lavoro ha l’obbligo, nell’impossibilità di procedere all’ immediata eliminazione del materiale pericoloso, di:

  • informare i Lavoratori rispetto alla presenza del pericolo,
  • far redigere una certificazione dello stato di integrità dell’amianto
  • procedere comunque a monitoraggi ambientali e biologici per valutare la presenza di fibre di amianto nell’aria e nell’organismo dei Lavoratori.
  • elaborare in collaborazione con Il Medico Competente un Piano di Campionamento e Sorveglianza Sanitaria.
  • successivamente effettuare lo smaltimento dell’Amianto inoltrando apposita richiesta di Autorizzazione all’ASL territorialmente competente

Redazione Valutazione da esposizione a Rischio Rumore

Nell’ambito della Valutazione dei Rischi (DVR), il datore di lavoro deve obbligatoriamente valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici – D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo II Allegato XXXV – al fine di identificare ed adottare le opportune misure di Prevenzione e Protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
Il Rischio Rumore è normato – dall’ Art. 187 all’Art. 198 – rientrando nella categoria di Rischi derivanti da esposizione ad Agenti Fisici.

Il rumore è un segnale di disturbo rispetto all’informazione trasmessa in un sistema.
Come i suoni, il rumore è costituito da onde di pressione sonora. Il rumore è un fenomeno oscillatorio che consente la trasmissione di energia attraverso un mezzo.
Nel vuoto non è possibile la trasmissione di rumori o di vibrazioni. Il rumore viene definito come una somma di oscillazioni irregolari, intermittenti o statisticamente casuali.

Dal punto di vista fisiopatologico, facendo riferimento all’impatto sul soggetto che lo subisce, il rumore può essere meglio definito come un suono non desiderato e disturbante.

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati dal D.Lgs.81/08 in:

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 µPa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20µPa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a µPa).

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale.

Redazione Valutazione da esposizione a Rischio Vibrazioni Meccaniche

Nell’ambito della Valutazione dei Rischi (DVR), il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente valutare tutti i Rischi derivanti da esposizione ad Agenti Fisici, – D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo III Allegato XXXV -, al fine di identificare ed adottare le opportune misure di Prevenzione e Protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

Il Rischio Vibrazioni Meccaniche è normato – dall’ Art. 199 all’Art. 205 del D.Lgs. 81/08 – rientrando nella categoria di Rischi derivanti da esposizione ad Agenti Fisici.

Per vibrazioni Meccaniche si definiscono quali:

  • a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell’uomo, comportano un Rischio per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
  • b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;

Redazione Valutazione Rischio da esposizione ai Campi Elettromagnetici e Radiazioni Ottiche

Nell’ambito della Valutazione dei Rischi (DVR), il Datore di Lavoro deve obbligatoriamente valutare tutti i Rischi derivanti da esposizione ad Agenti Fisici, – D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV Allegato XXXVI ed Allegato XXXVII -, al fine di identificare ed adottare le opportune misure di Prevenzione e Protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

Il Rischio da esposizione ai Campi Elettromagnetici è normato – dall’ Art. 206 all’Art. 212 del D.Lgs. 81/08 – rientrando nella categoria di Rischi derivanti da esposizione ad Agenti Fisici.

Il Rischio da esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) è un Rischio che appartiene alle “Radiazioni non Ionizzanti” (che comprendono anche le radiazioni ottiche e cioè i raggi ultravioletti, le radiazioni del visibile, i raggi infrarossi) e viene considerato dal DLgs.81/2008 tra gli “Agenti Fisici”.
I CEM comprendono in particolare le radiofrequenze (RF), le microonde (MO), le cosiddette ELF (radiazioni a frequenze estremamente basse) e i campi elettrici e magnetici statici.
I Rischi da CEM non comprendono i Rischi da contatto con parti in tensione che sono oggetto di altra normativa.

Il Rischio Radiazioni Ottiche è normato – dall’Art. 213 all’Art.220 del D.Lgs. 81/08 – rientrando nella categoria di Rischi derivanti da esposizione ad Agenti Fisici

Le Radiazioni Ottiche, come tutte le onde elettromagnetiche, interagendo con un “corpo” materiale possono essere assorbite, riflesse o diffuse. La quota di radiazione assorbita sarà quella che concorrerà a determinare gli effetti biologici. La Radiazione Ottica ha una limitata capacità di penetrazione, ne segue che gli effetti di tale interazione avverranno solo a carico degli organi più esterni.

Le sorgenti ROA identificate sono ad esempio:

  • Laser da cantiere ed Industriali,
  • Monitor dei computer, fotocopiatrici, stampanti negli uffici,
  • Saldatrici.

Redazione Valutazione Rischio Stress Lavoro Correlato

Per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) ove ricorra l’obbligo, il Datore di Lavoro deve provvedere alla Valutazione dello Stress da Lavoro -Correlato così come previsto dall’ Art. 28 c. 1 e 2, del D.Lgs.81/08 disposizioni integrative e correttive introdotte con il D.Lgs.106/09, dall’Accordo Quadro Europeo, e, per la Regione Lombardia, dalle Linee Guida del Decreto Regionale n. 13559 del 10/12/2009 e successive Linee Guida e Circolare del 18/11/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (che ne consigliano il successivo Monitoraggio Biennale)

A fronte della difficoltà di stimare lo stress, sindrome ad eziologia multipla e quindi non esclusivamente correlata al lavoro, la Valutazione Specifica del Rischio Stress Lavoro-Correlato consente di far fronte agli adempimenti di cui all’Art. 6 comma 8 lettera m-quater) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.,

La redazione della Valutazione e del Monitoraggio sarà realizzata in collaborazione con Datori di Lavoro, Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, Medici Competenti, e Lavoratori, tutti diversamente impegnati nelle azioni di miglioramento continuo delle condizioni di vita e di lavoro nelle Imprese.

Redazione Valutazione Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi

Per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) ove ricorra l’obbligo, il Datore di Lavoro deve provvedere ad effettuare la Valutazione della Movimentazione Manuale Dei Carichi secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 dall’ Art. 167 all’Art. 171.

Nel D.Lgs. n.81/2008, si intendono per MMC «le operazioni di trasporto e di sostegno di un carico ad opera di uno o più Lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico o le operazioni di movimentazione dei carichi leggeri ad alta frequenza, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano Rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico agli arti superiori.

In particolare, nel D.Lgs. 81.08 sono richiamate le norme della serie ISO 11228, «Ergonomia – movimentazione manuale», le quali sono suddivise in tre parti:

  • parte 1 sollevamento e trasporto;
  • parte 2 traino e spinta;
  • parte 3 movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

Quindi, in relazione alla tipologia di attività svolta , del peso sollevato e della frequenza degli atti, verrà applicato il metodo di Valutazione più confacente:

  • Metodo NIOSH
  • Metodo OCRA

La Valutazione redatta con il metodo NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto RWL (recommended weight limit) o “limite di peso raccomandato”.

La Valutazione redatta con l’utilizzo dell’ ’indice di Rischio OCRA ( messo a punto dal Centro di Medicina Occupazionale dell’A. O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano) consente di valutare il peso di ciascuno dei fattori di Rischio e di accorparli successivamente in un unico indice. L’indice OCRA è dato dal rapporto tra il numero delle azioni effettivamente svolte in un turno di lavoro ed il corrispondente numero di azioni raccomandate( tenuto conto dei diversi fattori di Rischio).

Redazione Valutazione Rischio Sovraccarico Biomeccanico da Movimenti Ripetitivi agli Arti Superiori

Per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) ove ricorra l’obbligo, il Datore di Lavoro deve provvedere ad effettuare la Valutazione del Rischio Sovraccarico Biomeccanico da Movimenti Ripetitivi agli Arti Superiori secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/08 dall’ Art. 167 all’Art. 171.

Queste patologie sono “definite come alterazioni delle unità osteo-muscolo-tendine, dei nervi periferici e del sistema vascolare alla presenza di un costante impegno funzionale dei distretti dell’arto superiore (spalla, gomito, mano, polso) e di altri distretti corporei quali il rachide e le ginocchia, che se causate o aggravate da movimenti o sforzi fisici ripetuti in ambiente lavorativo, vengono inquadrate come ‘lavoro correlate’”.

In particolare Decreto legislativo 81/2008 sono richiamate le norme tecniche UNI ISO 11228 1-2-3, a cui si fa cenno nell’allegato XXXIII del Testo Unico.
Nello specifico la UNI ISO 11228-3 fornisce una guida sull’identificazione e valutazione dei fattori di rischio comunemente associati alla movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza consentendo di conseguenza la valutazione dei relativi rischi.

L’approccio valutativo di rischio riportato dalla Norma Tecnica UNI ISO 11228-3, in relazione ai lavori ripetitivi degli arti superiori, comprende 4 fasi (Identificazione del rischio – Stima del rischio – Valutazione dettagliata – Riduzione del rischio con riprogettazione e rivalutazione) tramite il protocollo di valutazione denominato metodo OCRA.

La valutazione OCRA di base su alcuni elementi importanti per la valutazione come:

  • tempo netto di lavoro ripetitivo;
  • tempo netto di ciclo e tempo osservato;
  • valutazione dei periodi di recupero;
  • frequenza delle azioni;
  • valutazione delle azioni tecniche;
  • valutazione di posture e stereotipia;
  • mantenimento delle posture incongrue;
  • valutazione della forza;
  • valutazione dei fattori complementari (uso di strumenti vibranti, svolgimento di lavori di precisione, esecuzione di movimenti bruschi o a strappo, uso di DPI inadeguati, …) o fattori organizzativi.

Al termine della valutazione viene identificato un punteggio finale di check-list: per ciascun arto, sulla base dei punteggi e moltiplicatori determinati per ciascun fattore di rischio, a cui corrisponde un determinato livello di rischio.

Redazione Valutazione Rischio Esplosione (ATEX)

Per tutte le attività produttive, ove ricorra l’obbligo, il datore di lavoro deve provvedere ad effettuare la Valutazione delle Atmosfere Esplosive ATEX, ove per “atmosfera esplosiva” si intende “una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta…“ secondo quanto previsto D.Lgs 81/08 dall’Art. 287 all’Art. 297 e dalle successive disposizioni integrative e correttive introdotte con il D.Lgs.106/09

Tale Valutazione tiene conto di:

  • caratteristiche dell’impianto e dei processi,
  • caratteristiche dell’ambiente e dei locali;
  • sostanze presenti;
  • probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
  • probabilità d’innesco;
  • possibili interazioni fra i processi;
  • entità degli effetti prevedibili.

Redazione Valutazione Rischio Microclimatico

Per tutte le attività produttive ove ricorra l’obbligo, il Datore di Lavoro deve provvedere ad effettuare la Valutazione del Microclima Termico secondo quanto previsto nel D.Lgs 81/08 – Titolo VIII, Capo I, Allegato IV -, e dalle successive disposizioni integrative e correttive introdotte con il D.Lgs.106/09.

Per microclima si intende l’insieme delle caratteristiche climatiche (temperatura, umidità, velocità dell’aria, ecc.) di un ambiente chiuso ma non necessariamente confinato, in particolare di un ambiente di lavoro.

Tali caratteristiche hanno importanza sia per lo stato di Salute e benessere dei Lavoratori, sia per il regolare andamento del processo tecnologico.

H. A. C. C. P. (Hazard Analysis Critical Control Point)- Redazione “Analisi dei Rischi – Punti Critici di Controllo”)

La sigla HACCP indica un metodo di autocontrollo igienico, alimentare, finalizzato alla tutela della Salute del Consumatore, che prevede la Redazione del Manuale e la Formazione degli Addetti.

Il nostro Paese ha recepito le normative europee (Dir.CEE n°43/93) e le ha rese operative emanando il D.L.n.155/97. Questa normativa è stata sostituita dal Regolamento CE 178/2002 e dal Regolamento CE 852/2004. in esso sono contenute le prescrizioni da osservare e con esso diviene OBBLIGATORIA l’applicazione della metodologia HACCP.

L’obbligo si rivolge a Tutti coloro che sono coinvolti nelle fasi successive alla produzione primaria di un alimento, ovvero: preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita o fornitura, compresa la somministrazione al consumatore

Nella Normativa in vigore è indicato che il sistema da adottare per procedere all’analisi dei pericoli che potrebbero verificarsi in un qualsiasi processo produttivo alimentare, è il metodo di analisi identificato dalla sigla HACCP, ossia, in italiano: “analisi dei rischi – punti critici di controllo” e quindi più semplicemente: “PREVENZIONE”.
Il metodo parte dalla ricerca di tutti i pericoli che potrebbero insorgere sia durante le fasi produttive di un alimento, sia durante tutte le altre fasi successive come lo stoccaggio, il trasporto, la conservazione fino alla vendita al consumatore finale. In pratica ognuna di queste fasi deve essere sottoposta ad una attenta analisi, in modo da individuarne i punti più a Rischio (critici) per l’igiene del prodotto così da poter adottare dei sistemi di prevenzione adeguati.

IL MANUALE HACCP
Nel manuale vengono individuati quelli che sono i punti critici per ogni filiera ed in esso vengono annotati tutti i controlli che, per legge, devono essere sistematicamente effettuati, in modo da poter risalire alle cause che possono aver determinato un qualsiasi problema. Nel manuale vengono inoltre standardizzati i comportamenti lavorativi da adottare e definite le modalità che l’Azienda adotta ai fini del raggiungimento dell’obbiettivo finale.

CATEGORIE SOGGETTE (elenco non esaustivo)

  • Farmacie ,Ristorazione ,Bar, Pasticcerie ,Rivendite Alimentari e Ortofrutta, Salumerie, Gastronomie Macellerie, Pescherie ,Panifici, ..

Salute sul Lavoro e Sorveglianza Sanitaria

Per tutte le attività produttive ricorre l’obbligo in capo al Datore di Lavoro di sottoporre a controllo sanitario (Sorveglianza Sanitaria) i Lavoratori esposti a Rischi per la Salute legati alla mansione esercitata.

La normativa italiana in materia di Igiene del Lavoro, già prima dell’entrata in vigore del “Testo Unico”, ne prevedeva l’obbligo rafforzato nel D.Lgs 81/08 dall’Art. 38 all’Art.42. che pur riprendendo nella sostanza la disciplina precedente, ha apportato delle importanti modifiche riguardanti, in particolare, il ruolo e gli obblighi del Medico Competente.

La Norma indica quali sono le figure soggette all’obbligo di controllo sanitario:

  • i Lavoratori, qualsiasi sia il tipo di contratto che li lega all’Azienda (anche i Lavoratori interinali);
  • i Soci Lavoratori;
  • gli Associati in partecipazione;
  • i soggetti in genere beneficiari di iniziative di tirocini formativi e di orientamento (“stage Aziendali”).

Quando la Sorveglianza Sanitaria è obbligatoria?

La Sorveglianza Sanitaria è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente, che si riferiscono in particolare all’esposizione a Rischi di natura Chimica (sostanze, preparati chimici), Fisica (rumore, vibrazioni, radiazioni, campi elettromagnetici), Biologica, utilizzo continuativo di Videoterminali.

Non sempre, è facile definire in maniera assoluta l’esistenza dell’obbligo, in particolare quando ci si trova di fronte a mansioni che espongono a una molteplicità di fattori di Rischio ma di bassa consistenza.

In questi casi, soprattutto se la situazione è al limite, è conveniente effettuare la Sorveglianza Sanitaria tenendo presente che la stessa, prima che un obbligo e un costo, deve essere colta dall’Impresa come una forma di tutela.

Il Medio Competente dovrà essere figura abilitata a svolgere la funzione ai sensi dell’Art. 38 D.Lgs.81/08. e dovrà assumere specifico incarico scritto ai sensi dell’Art. 41 del D.Lgs.81/08 definendo sotto la sua responsabilità il Piano di Sorveglianza Sanitaria.

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